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Guida normativa

Partecipazione e voto a distanza in Italia

In breve

Sì. La partecipazione all'assemblea in videoconferenza è ammessa anche dove il regolamento condominiale non la prevede, previo consenso della maggioranza dei condomini. Se la riunione è prevista in videoconferenza, l'avviso di convocazione deve indicare la piattaforma elettronica e l'ora. Il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le stesse formalità della convocazione.

Cosa dice la legge

Il testo della legge, come pubblicato.

Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso ((della maggioranza dei condomini)), la partecipazione all'assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.
Disposizione: Art. 66, comma 6, disp. att. c.c. · Testo ufficiale

Ultima verifica:

Cosa significa in pratica

Il testo parla di partecipazione in videoconferenza. Non descrive un'assemblea ibrida (in presenza e da remoto), un metodo di voto, una forma di identificazione né una firma elettronica, e non dice come si conta o si documenta il consenso della maggioranza. Non va letto di più di quanto dice. Per una piattaforma o una procedura specifica serve il parere del legale del condominio.

Informazione generale, non consulenza legale. Prima di farvi affidamento, conviene verificarla con un avvocato in Italia e leggere i documenti del proprio condominio: possono cambiare l'applicazione di una regola.

Dove entra Unitify

Unitify registra i voti e conserva il risultato. Non gestisce riunioni video proprie e da sola non soddisfa un requisito di identificazione o di firma previsto dalla legge. Se un voto espresso così valga dipende dalla legge qui sopra e dalle regole proprie.

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Domande e risposte

I condomini possono votare a distanza o per via elettronica in Italia?
Sì. La partecipazione all'assemblea in videoconferenza è ammessa anche dove il regolamento condominiale non la prevede, previo consenso della maggioranza dei condomini. Se la riunione è prevista in videoconferenza, l'avviso di convocazione deve indicare la piattaforma elettronica e l'ora. Il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le stesse formalità della convocazione.
Da dove viene e quando è stato verificato?
La citazione è tratta da Art. 66, comma 6, disp. att. c.c., alla fonte ufficiale collegata in questa pagina. È stata verificata per l'ultima volta su quella fonte il 2 ottobre 2026.
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