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Glossario del condominio: le parole che usa il codice civile

Le parole che amministratori, condòmini e consiglieri di condominio incontrano ogni giorno, spiegate in poche righe. Dove riportiamo il contenuto di una norma, la voce indica l'articolo di riferimento; dove il termine è di uso corrente e non lo definisce alcuna norma, lo diciamo esplicitamente invece di inventare una fonte. Nessuna voce riporta per intero la disciplina applicabile.

Condòmino
Il condòmino è il proprietario — anche solo per una quota — di un appartamento, un box o un altro locale compreso nell'edificio, insieme alla corrispondente quota delle parti comuni. Partecipa all'assemblea, contribuisce alle spese comuni e ha diritto a essere convocato e informato sulle decisioni condominiali. Il peso del suo voto e il modo in cui concorre ai quorum non sono trattati in questa voce: le soglie di legge sono alla voce «Quorum». Il codice civile non definisce il termine «condòmino» in una norma dedicata: qui trovi la nozione corrente, non una definizione di legge.
Parti comuni
Si chiamano parti comuni gli elementi dell'edificio destinati all'uso di tutti i condòmini — scale, ingressi, cortili, tetto, facciate e impianti a servizio dell'intero edificio sono gli esempi più ricorrenti. L'elenco di legge e le eccezioni che lo accompagnano non sono riportati in questa scheda: qui trovi solo la nozione.
Supercondominio
Il supercondominio è l'insieme di più edifici autonomi, ciascuno con la propria gestione, che condividono uno o più beni o servizi comuni — un cortile, una strada interna, un impianto di riscaldamento centralizzato o un parco giochi. Il codice civile non usa la parola «supercondominio»: qui trovi solo la nozione corrente, non la disciplina applicabile — né sulle parti comuni né sul funzionamento dell'assemblea.
Nomina dell'amministratore (oltre otto condòmini)
Il codice civile non impone direttamente la nomina di un amministratore: stabilisce che, quando i condomini sono più di otto e l'assemblea non vi provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condòmini o dell'amministratore dimissionario. La soglia si conta sui condòmini, cioè sui comproprietari, non sulle unità immobiliari.
Conto corrente condominiale
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi, nonché quelle erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio. Ogni condòmino può chiedere, tramite l'amministratore, di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica. La mancata apertura o utilizzazione del conto è una grave irregolarità che può portare alla revoca dell'amministratore.
Verbale (di assemblea)
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale, che l'amministratore trascrive nel registro dei verbali. Il verbale riporta lo svolgimento della riunione e le delibere approvate, oltre alle eventuali brevi dichiarazioni che un condòmino ha chiesto di far mettere a verbale. Nel registro dei verbali si annotano anche le mancate costituzioni dell'assemblea e, quando esiste, al registro è allegato il regolamento di condominio.
Registro dei verbali
Il registro dei verbali delle assemblee è uno dei tre registri che l'amministratore deve curare, insieme al registro di nomina e revoca dell'amministratore e al registro di contabilità. Vi si annotano le delibere, le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea per mancanza di numero legale e le brevi dichiarazioni che i condòmini hanno chiesto di verbalizzare.
Impugnazione della delibera
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condòmino assente, dissenziente o astenuto può rivolgersi all'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento entro il termine perentorio di trenta giorni. Per chi era presente e ha votato contro o si è astenuto, i trenta giorni decorrono dalla data della delibera; per chi era assente, dalla data in cui la delibera gli viene comunicata.
Assemblea ordinaria e straordinaria
L'assemblea ordinaria è quella che l'amministratore convoca ogni anno per l'approvazione del rendiconto condominiale. L'assemblea straordinaria, invece, si convoca ogni volta che occorre deliberare su questioni che non possono attendere la riunione annuale — una spesa urgente, la nomina di un nuovo amministratore, una lite condominiale. Questa voce non riporta la disciplina della convocazione dell'assemblea straordinaria.
Autoconvocazione
Si parla di autoconvocazione quando sono gli stessi condòmini, e non l'amministratore, a mettersi d'accordo per riunirsi in assemblea — tipicamente perché l'amministratore non ha dato seguito a una richiesta di convocazione, o perché il condominio è privo di amministratore. Il codice civile non usa la parola «autoconvocazione»; questa voce non riporta la disciplina della convocazione su iniziativa dei condòmini.
Amministratore in prorogatio
Quando l'incarico annuale dell'amministratore scade e l'assemblea non ha ancora nominato — o confermato — un successore, l'amministratore uscente resta in carica in prorogatio: continua a compiere gli atti di ordinaria amministrazione e le operazioni urgenti, per evitare che il condominio resti senza rappresentanza, finché non subentra un nuovo amministratore. Il codice civile non usa questa espressione e non disciplina la prorogatio: la figura è di elaborazione giurisprudenziale, e per questo in questa voce non trovi un articolo di riferimento.
Bilancio preventivo e consuntivo
«Bilancio preventivo» e «bilancio consuntivo» sono espressioni della prassi: il codice civile disciplina il rendiconto condominiale (art. 1130-bis), cioè il documento di fine esercizio con le voci di entrata e di uscita e gli altri dati sulla situazione patrimoniale del condominio. Il preventivo è la stima delle spese dell'esercizio successivo, su cui si basano gli acconti chiesti ai condòmini durante l'anno; questa voce non ne riporta la disciplina.
Tabelle millesimali
Le tabelle millesimali esprimono, in millesimi, il valore di ciascuna unità immobiliare rispetto al valore dell'intero edificio, e sono di solito allegate al regolamento di condominio. In questa voce non trovi né una formula di calcolo dei millesimi né i criteri con cui le tabelle si applicano alla ripartizione delle spese. Il codice civile non usa l'espressione «tabelle millesimali» in una norma che le definisca in questi termini.
Morosità e decreto ingiuntivo
Un condòmino è moroso quando non versa le quote approvate dall'assemblea. Per riscuoterle l'amministratore può ottenere, senza bisogno di autorizzazione assembleare, un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 63, comma 1, disp. att. c.c.), e deve muoversi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in cui il credito esigibile è compreso, salvo che l'assemblea lo dispensi espressamente. Dopo sei mesi di morosità può anche sospendere il condòmino dai servizi comuni godibili separatamente.
Rendiconto (condominiale)
Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario e di una nota sintetica esplicativa della gestione. L'amministratore deve, entro centottanta giorni, redigerlo e convocare l'assemblea per la sua approvazione.
Quorum (assembleare)
L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio; le delibere ordinarie sono valide con il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In seconda convocazione bastano un terzo del valore e un terzo dei condòmini per costituire l'assemblea, e un terzo del valore per approvare.
Convocazione (dell'assemblea)
L'avviso di convocazione, con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno, deve raggiungere ogni condòmino almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione, tramite raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano — non basta un'email ordinaria. Una convocazione omessa, tardiva o incompleta rende la delibera annullabile.