In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti, e le delibere richiedono la maggioranza degli intervenuti…
Sì. La partecipazione all'assemblea in videoconferenza è ammessa anche dove il regolamento condominiale non la prevede, previo consenso della maggioranza dei condomini.
Il Codice civile non impone un fondo di riserva generale. Quando l'assemblea delibera opere di manutenzione straordinaria o innovazioni deve costituire obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.
Per riscuotere i contributi approvati dall'assemblea l'amministratore può ottenere, senza bisogno di autorizzazione dell'assemblea, un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo.