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Quorum assemblea condominiale: costitutivo e deliberativo, prima e seconda convocazione

Il codice civile fissa due soglie diverse per ogni assemblea: il quorum costitutivo, cioè quanti condòmini devono essere presenti perché la riunione sia valida, e il quorum deliberativo, cioè quanti voti servono per approvare una delibera. Entrambe le soglie cambiano tra prima e seconda convocazione.

«L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. […] L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.»

In prima convocazione servono quindi due soglie insieme: condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio — cioè di tutti i condòmini, non soltanto di quelli presenti. Per approvare una delibera ordinaria basta poi la maggioranza degli intervenuti, purché rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

Se il numero legale manca, la seconda convocazione si tiene in un giorno successivo alla prima — e comunque non oltre dieci giorni da questa — con soglie molto più basse: un terzo del valore dell'edificio e un terzo dei condòmini per costituire l'assemblea, un terzo del valore per approvare la delibera.

Alcune materie restano sempre soggette alla maggioranza del secondo comma, anche in seconda convocazione: la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti che esulano dai suoi poteri ordinari, la ricostruzione dell'edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità, tra le altre elencate dal codice.

L'assemblea non può comunque deliberare se non risulta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati — il quorum, per quanto raggiunto, non sana una convocazione difettosa.

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Su Unitify l'amministratore vede in tempo reale quante unità hanno votato rispetto a quelle chiamate al voto, e segue ogni votazione dalla bozza alla chiusura. Il conteggio dei quorum di legge e la verbalizzazione restano compiti dell'amministratore: lo strumento registra i voti, non rende di per sé valida un'assemblea.

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Domande frequenti

Qual è il quorum costitutivo in prima convocazione?

I due terzi del valore dell'edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio, cioè di tutti i condòmini e non solo di quelli presenti (art. 1136, comma 1, c.c.).

Qual è il quorum deliberativo in seconda convocazione?

Basta l'approvazione della maggioranza degli intervenuti, purché rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (art. 1136, comma 3, c.c.).

Quali delibere richiedono sempre la maggioranza più alta?

Tra le altre, la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti che esulano dai suoi poteri e la ricostruzione dell'edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità (art. 1136, comma 4, c.c.).

Il quorum si calcola in millesimi o per numero di condòmini?

In entrambi: la legge chiede sempre una doppia soglia, una espressa in valore dell'edificio (millesimi) e una in numero di condòmini o di intervenuti.

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