Convocazione assemblea condominiale: termini di legge e come si calcolano
Prima di ogni assemblea di condominio, l'amministratore deve inviare a ciascun condòmino un avviso di convocazione. Il codice civile fissa un termine minimo, un contenuto obbligatorio e un elenco chiuso di canali validi — non basta improvvisare un messaggio in chat o un'email ordinaria.
«L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa.»
I cinque giorni sono un minimo, non un valore fisso, e si contano a ritroso dalla data fissata per la prima convocazione. L'art. 66 fissa il termine minimo ma non ne detta il computo: in pratica conviene sempre lasciare un margine superiore al minimo per evitare contestazioni.
I canali validi sono un elenco chiuso: raccomandata, posta elettronica certificata (PEC), fax o consegna a mano. Una email ordinaria, un messaggio WhatsApp o una notifica in un'app non sostituiscono nessuno di questi canali — possono affiancarli come promemoria, ma non hanno di per sé valore di convocazione legale.
Se il regolamento di condominio non lo prevede espressamente, la partecipazione in videoconferenza è comunque ammessa con il consenso della maggioranza dei condòmini; in tal caso l'avviso deve indicare la piattaforma elettronica e l'orario. Una convocazione omessa, tardiva o incompleta rende la delibera annullabile su istanza dei condòmini dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.
Se occorre una seconda convocazione perché la prima non raggiunge il numero legale, questa non può cadere nello stesso giorno solare della prima e deve comunque tenersi entro dieci giorni da quella — due regole distinte, la prima nell'art. 66 delle disposizioni di attuazione, la seconda nell'art. 1136, terzo comma, del codice civile.
Cosa fa Unitify
Su Unitify l'amministratore crea una votazione o un sondaggio per l'edificio e i condòmini rispondono dall'app dal proprio telefono. Il canale legale della convocazione — raccomandata, PEC, fax o consegna a mano — resta comunque quello che stabilisce il codice civile: l'app affianca l'avviso formale, non lo sostituisce.
Come funziona il voto elettronico su Unitify

