Calcolatore del quorum dell’assemblea condominiale
Inserisci i condòmini con i millesimi della tabella, chi è presente e come ha votato. Lo strumento confronta i numeri con le soglie dell’art. 1136 del codice civile, in prima e in seconda convocazione, e ti mostra cosa manca.
Cosa dice lo strumento e cosa no
Non dice che un’assemblea o una delibera «è valida». Dice: secondo l’art. 1136 la soglia è questa, i tuoi numeri danno quest’altro. La validità dipende anche da ciò che i numeri non mostrano: se la convocazione è stata regolare, se le deleghe sono corrette, cosa prevedono il titolo e il regolamento. Gli astenuti e chi è presente senza aver ancora votato contano tra gli intervenuti e non tra i favorevoli: è il criterio con cui lo strumento legge «la maggioranza degli intervenuti», non una frase del Codice.
Il regolamento di condominio e il titolo possono contenere altre regole. L’art. 1138, quarto comma, dice però che le norme del regolamento «in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137». Se i tuoi documenti prevedono soglie diverse, usa «Altra soglia» e scrivila tu: lo strumento la applica e nel risultato la segna come tua, non della legge. Prima di fare affidamento sul risultato, fallo confermare da un avvocato.
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Condòmini, millesimi e presenze
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Inserisci millesimi, presenze e voti per vedere il confronto con le soglie.
Le soglie dell’art. 1136, in breve
Prima convocazione (commi 1 e 2)
L’assemblea è costituita con l’intervento di condòmini che rappresentino «i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio». La delibera richiede «un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio»: la metà è del totale, cioè 500 millesimi su 1000, non la metà dei presenti.
Seconda convocazione (comma 3)
Si tiene in un giorno successivo alla prima e non oltre dieci giorni da questa. Per costituirla bastano condòmini che rappresentino «almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio»; la delibera vuole la maggioranza degli intervenuti con «un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio».
Maggioranze rafforzate (commi 4 e 5)
Nomina e revoca dell’amministratore, liti oltre le sue attribuzioni, ricostruzione e riparazioni straordinarie di notevole entità e le delibere degli artt. 1117-quater, 1120 c. 2, 1122-ter e 1135 c. 3 «devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma», anche in seconda convocazione. Le delibere dell’art. 1120, primo comma, e dell’art. 1122-bis, terzo comma, vogliono la maggioranza degli intervenuti e «almeno i due terzi del valore dell’edificio».
Millesimi e persone
Il valore di ciascuna unità è «espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio» (art. 68 disp. att.): lo strumento usa quei millesimi per le soglie sul valore e conta ogni riga come una persona per le soglie sul numero dei condòmini. Come contare chi divide una stessa unità o chi vota per delega non è codificato qui: dipende dai documenti del condominio e va chiesto a un professionista.
Fonte: art. 1136, art. 1138 c.c. e art. 68 disp. att. c.c., testo vigente su Normattiva (consultato il 16 ottobre 2026). Per saperne di più:
Domande frequenti
Quanti millesimi servono per costituire l’assemblea in prima convocazione?
Secondo l’art. 1136, primo comma, servono condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio e la maggioranza dei partecipanti. Con una tabella a 1000, i due terzi non sono un numero tondo: lo strumento lavora con numeri esatti e ti dice il minimo (666,667 millesimi) e quante persone servono. Le due soglie vanno raggiunte insieme.
E in seconda convocazione?
L’art. 1136, terzo comma, chiede per costituire l’assemblea almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti, e per la delibera la maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore dell’edificio. Un terzo di 1000 millesimi è 333,333…: con millesimi a tre decimali il minimo esatto è 333,334.
Come conta lo strumento gli astenuti?
L’art. 1136 parla di «maggioranza degli intervenuti». Lo strumento conta l’astenuto, e chi è presente senza aver votato, tra gli intervenuti e non tra i favorevoli: è un criterio di calcolo dello strumento, non una frase del Codice. Se il tuo caso lo richiede, fai verificare il criterio da un professionista.
Quali delibere hanno maggioranze diverse da quelle ordinarie?
Nell’art. 1136 sono il comma 4 (nomina e revoca dell’amministratore, liti oltre le sue attribuzioni, ricostruzione e riparazioni straordinarie di notevole entità e le delibere degli artt. 1117-quater, 1120 c. 2, 1122-ter, 1135 c. 3: sempre la maggioranza del comma 2) e il comma 5 (artt. 1120, primo comma, e 1122-bis, terzo comma: due terzi del valore). Altre regole fuori dall’art. 1136 non sono codificate qui: per quelle usa «Altra soglia».
Il regolamento può prevedere quorum diversi?
Il regolamento può contenere altre regole, ma l’art. 1138, quarto comma, dice che le sue norme «in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137». Se i tuoi documenti prevedono qualcosa di diverso, lo strumento ti lascia scrivere la soglia e te lo dice nel risultato; quale regola prevalga lo dice un avvocato.
Unitify gestisce il voto dell’assemblea?
Unitify registra i voti; la validità dipende dalla legge e dalle regole del condominio. Un voto in app non sostituisce l’assemblea regolarmente convocata. Questo calcolatore è gratuito e funziona senza account.
I voti dei condòmini, registrati in un posto solo
Per chi amministra più condomìni, Unitify registra i voti dei condòmini in un posto solo. La validità dipende dalla legge e dalle regole del condominio, non dallo strumento.