Tabelle millesimali: cosa dice davvero la legge (e cosa no)

«Come si calcolano i millesimi?» La risposta onesta ha due metà. La legge dice parecchio sulle tabelle millesimali. E non dice una cosa che tutti danno per scontata: come si calcolano.
Cosa prevede l'art. 68
Le tabelle millesimali hanno un fondamento preciso: l'art. 68 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Stabilisce quattro cose.
- Il titolo prevale. La regola vale «ove non precisato dal titolo» ai sensi dell'art. 1118. Se il titolo dispone diversamente, vale il titolo.
- Gli effetti. Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c.: tra cui la ripartizione delle spese e i quorum dell'assemblea.
- La forma. I millesimi stanno in un'apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
- Cosa non si considera. Nell'accertare i valori non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità.
Il regolamento è obbligatorio quando i condòmini sono più di dieci (art. 1138, primo comma, c.c.) e contiene le norme sulla ripartizione delle spese.
Cosa la legge non dice: il metodo
Qui la risposta va data con precisione, perché circolano due versioni sbagliate in direzioni opposte.
Non è vero che «la legge non dice nulla sulle tabelle millesimali»: l'art. 68 fissa la base, l'unità di misura, la forma, gli effetti e le esclusioni. E non è vero che la legge prescrive un metodo di calcolo. Nelle norme sul condominio del codice civile (artt. 1117-1139) e nelle disposizioni di attuazione (artt. 61-72) non è prescritto un metodo di calcolo dei millesimi. Nessuna di quelle norme indica coefficienti, superfici o formule. Nelle norme esaminate la parola «millesimi» compare in tre articoli (art. 1130-bis c.c., artt. 68 e 69 disp. att.) e in nessuno c'è un coefficiente, una misura di superficie o un rinvio a norme tecniche.
Che cosa ne segue in pratica? Chi propone o contesta una tabella non può appoggiarsi a «la formula di legge»: quella formula non esiste. Può appoggiarsi solo alle poche cose che la legge dice davvero: il valore proporzionale dell'unità, le tre esclusioni dell'art. 68, e le regole di correzione dell'art. 69.
Non tutto si divide per millesimi
Una semplificazione comune: «le spese si ripartiscono per millesimi». Il millesimo è l'unità di misura del criterio del valore, non una regola universale di ripartizione.
L'art. 1123 c.c. ne prevede tre. Il primo: le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni, per i servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute «in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione». Il secondo: per le cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, la spesa si ripartisce in proporzione all'uso che ciascuno può farne. Il terzo: se un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte del fabbricato, la manutenzione è a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Scale e ascensori hanno una regola propria, all'art. 1124: sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità a cui servono, e la spesa si divide per metà in ragione del valore delle singole unità e per l'altra metà in proporzione all'altezza di ciascun piano dal suolo. Ai lastrici solari in uso esclusivo si applica l'art. 1126. Chi mette tutto «a millesimi» sbaglia già sulla scala.
I millesimi pesano anche nel voto
Il valore non serve solo per le spese. Il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni è proporzionale al valore della sua unità (art. 1118 c.c.). Quel valore è espresso in millesimi nella tabella anche «per gli effetti» dell'art. 1136 (art. 68 disp. att.). E i quorum dell'art. 1136 sono frazioni del valore dell'intero edificio: la legge conta il valore, e conta anche il numero dei partecipanti.
Qui c'è un punto su cui non conviene improvvisare: come si conteggia, per il numero dei partecipanti, chi possiede più unità, nelle norme che abbiamo esaminato non è detto. Non presentiamo una regola come se fosse di legge.
Alcune regole sulle deleghe, invece, sono scritte (art. 67 disp. att.). La delega deve essere scritta. Se i condòmini sono più di venti, un delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale, cioè entrambi i limiti. All'amministratore non possono essere conferite deleghe per nessuna assemblea. Se un'unità appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante.
Come si corregge una tabella
L'art. 69 disp. att. disciplina la correzione. I valori possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Oppure, anche nell'interesse di un solo condòmino, con la maggioranza dell'art. 1136, secondo comma, ma solo in due casi: quando risultano da un errore; oppure quando, per sopraelevazione, incremento di superfici o incremento o diminuzione delle unità, il valore proporzionale di anche una sola unità è alterato per più di un quinto. In quest'ultimo caso il costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Due dettagli utili a chi amministra. Per la revisione dei valori può essere convenuto in giudizio soltanto il condominio, in persona dell'amministratore. E l'amministratore è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea: se non lo fa, può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni. L'art. 69 si applica anche alle tabelle di ripartizione delle spese redatte con criteri legali o convenzionali.
Cosa non può fare il regolamento
L'art. 72 disp. att. elenca gli articoli a cui il regolamento non può derogare: 63, 66, 67 e 69. L'art. 68 non è nell'elenco, e l'art. 69 sì. Non aggiungiamo altro: sapere che cosa contiene la lista basta a evitare che qualcuno la legga più larga di quanto è.
Dividere una spesa per millesimi: il calcolatore
Una volta che la tabella esiste e vale per la spesa che stai ripartendo, il conto è aritmetica. Il calcolatore di ripartizione per millesimi divide un importo per i millesimi che inserisci, controlla che il totale faccia 1000 e porta la somma delle quote al centesimo. Non calcola i millesimi: non li ricava da superfici, piani o coefficienti, perché di solito la tabella la redige un tecnico e per correggerla valgono le regole dell'art. 69. E non decide quale colonna usare per quale spesa: lo stabiliscono gli artt. 1123 e 1124, il titolo e il regolamento.
La tabella è allegata al regolamento: cosa contiene e chi lo approva è in regolamento condominiale: cosa contiene e chi lo approva. Il posto che la ripartizione ha nei conti dell'anno è in bilancio condominiale: preventivo, consuntivo e rendiconto.
Cosa fa Unitify
Unitify è una piattaforma per lo studio di amministrazione: riscossione delle quote condominiali, rendiconto condominiale, comunicazioni ai condòmini e un'app per i residenti. La tabella millesimale resta un documento del condominio, con le regole che abbiamo visto. La piattaforma tiene in ordine quote e rendiconto, che è il lavoro che comincia dopo che la tabella esiste.
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Fonti: codice civile, artt. 1118, 1123, 1124, 1126, 1130-bis, 1136 e 1138; disposizioni per l'attuazione del codice civile, artt. 67, 68, 69 e 72, Normattiva, consultata il 21.09.2026.
Domande frequenti
Esiste una formula di legge per calcolare i millesimi?
No. Nelle norme sul condominio del codice civile (artt. 1117-1139) e nelle disposizioni di attuazione (artt. 61-72) non è prescritto un metodo di calcolo dei millesimi: nessuna di quelle norme indica coefficienti, superfici o formule. L'art. 68 disp. att. stabilisce però la base (il valore proporzionale di ogni unità), l'unità di misura (i millesimi) e la forma (una tabella allegata al regolamento).
Cosa non conta nel calcolo dei valori della tabella millesimale?
Secondo l'art. 68, secondo comma, disp. att., nell'accertamento dei valori non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare.
Come si può correggere una tabella millesimale sbagliata?
Ai sensi dell'art. 69 disp. att. i valori possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Con la maggioranza dell'art. 1136, secondo comma, c.c. si possono rettificare o modificare, anche nell'interesse di un solo condòmino, in due soli casi: quando sono conseguenza di un errore, oppure quando per sopraelevazione, incremento di superfici o variazione del numero delle unità il valore proporzionale di anche una sola unità risulta alterato per più di un quinto.
Esiste un calcolatore per dividere una spesa per millesimi?
Sì: il calcolatore di ripartizione per millesimi divide un importo per i millesimi della tabella che inserisci e controlla che il totale faccia 1000. Non calcola i millesimi da superfici o coefficienti: di solito la tabella la redige un tecnico.
Le spese condominiali si ripartiscono sempre per millesimi?
No. L'art. 1123 c.c. prevede tre criteri: il valore della proprietà (salvo diversa convenzione), l'uso che ciascuno può fare di una cosa destinata a servire i condòmini in misura diversa, e il gruppo di condòmini che trae utilità da scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti che servono solo una parte dell'edificio. Scale e ascensori hanno una regola propria all'art. 1124.